La Procura Federale infligge due turni di squalifica a Gaetano: colpa di un whatsapp a Parigini ai tempi della Cremonese
GAETANO SQUALIFICA WHATSAPP – La Procura Federale della FIGC ha inflitto due turni di squalifica a Gianluca Gaetano, centrocampista rientrato a Napoli dal prestito alla Cremonese, a causa di un messaggio inoltrato durante la sua avventura in Lombardia a Vittorio Parigini del Como, prima della sfida tra i grigiorossi e i lariani andata in scena lo […]
GAETANO SQUALIFICA WHATSAPP – La Procura Federale della FIGC ha inflitto due turni di squalifica a Gianluca Gaetano, centrocampista rientrato a Napoli dal prestito alla Cremonese, a causa di un messaggio inoltrato durante la sua avventura in Lombardia a Vittorio Parigini del Como, prima della sfida tra i grigiorossi e i lariani andata in scena lo scorso 6 Maggio.
“Ci lasci i tre punti venerdì?” (con l’aggiunta di due emoji rappresentanti una faccia che ride, ndr), la motivazione della suddetta decisione. 5000 euro di multa, invece, alla società del Cav. Arvedi.
Il comunicato ufficiale
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 717 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Gianluca GAETANO e della società U.S. CREMONESE s.p.a., avente ad oggetto la seguente condotta:
GIANLUCA GAETANO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S. Cremonese S.p.a., in violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità sportiva, per avere, in data 02 maggio 2022, prima della gara Como – Cremonese disputatasi il 6 maggio 2022, valevole per l’ultima giornata del Campionato di serie B, inviato al Sig. Vittorio Parigini, calciatore della squadra avversaria, in data 02.05.2022 per il tramite dell’applicativo di messaggistica WhatsApp il seguente messaggio: “Ci lasci i 3 punti venerdì?” con l’aggiunta di due emoticons rappresentanti una faccia in un momento di risata; U.S. CREMONESE s.p.a., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Gianluca Gaetano, così come riportati nel precedente capo di incolpazione;
– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca GAETANO e dal Sig. Paolo Armenia, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. CREMONESE s.p.a.;
– vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica in Campionato ed € 4500,00 (quattromilacinquecento) di ammenda per il Sig. Gianluca GAETANO e di € 5000,00 (cinquemila) di ammenda per la società U.S. CREMONESE s.p.a.;
– si rende noto l’accordo come sopra menzionato.