Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: stangata per Branca. Sette gli squalificati
Diffuse le decisioni del Giudice Sportivo dopo la nona giornata di Serie B. Stangata per Branca
La Lega B ha diffuso le decisioni del Giudice Sportivo dopo la nona giornata di campionato. Stangata per Simone Branca del Cittadella, squalificato per quattro giornate. A saltare il prossimo turno anche altri sei calciatori. Pesante sanzione pecuniaria per il Brescia dopo i disordini di Cagliari. Ecco quanto riportato nella nota:
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00
BRANCA Simone (Cittadella): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, spinto con forza un avversario all’altezza della nuca facendolo cadere a terra, per avere, inoltre, calpestato volontariamente con i tacchetti della scarpa la tempia destra e la mano del medesimo avversario ancora terra, senza conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BANI Mattia (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CECCARONI Pietro (Venezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
DANZI Andrea (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
GONDO Diomande Yann C (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DIAW Davide Djily (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MARIN Marius Mihai (Pisa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
SOCIETA’
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, lanciato oggetti di varia natura e due seggiolini divelti verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco oggetti di varia natura, in direzione dei calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MODENA per avere omesso di impedire l’ingresso in campo di persona non autorizzata.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta piena d’acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, al 35° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un pezzo di cartone; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.