Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: nove gli squalificati
Le decisioni del Giudice Sportivo al termine della 19' giornata di campionato
La Lega B, attraverso un comunicato pubblicato sul canale ufficiale, ha annunciato le decisioni prese dal Giudice Sportivo in seguito alla 19′ giornata di campionato.
Il comunicato
“Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 27 dicembre 2022, ha assunto le decisioni
qui di seguito riportate:
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata andata
sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Cittadella, Como, Genoa,
Modena, Palermo, Perugia, Reggina, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di
cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel
proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società
di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BENEVENTO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere un
proprio collaboratore, non inserito in distinta, al 33° del secondo tempo, rivolto espressioni offensive
agli Ufficiali di gara.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato
sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 34° del primo tempo, lanciato
nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, al termine della gara,
lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica e una moneta; sanzione attenuata ex art. 29,
comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MURGIA Alessandro (Spal): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ACAMPORA Gennaro (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quinta sanzione).
76/231
ESTEVEZ ALVAREZ Nahuel (Parma): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quinta sanzione).
MECCARIELLO Biagio (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
PIEROZZI Niccolo (Reggina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Quinta sanzione).
TELLO MUNOZ Andres Felipe (Benevento): per comportamento non regolamentare in campo;
già diffidato (Quinta sanzione).
TRIPALDELLI Alessandro (Spal): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Quinta sanzione).
VISENTIN Santiago Guido (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VIVIANI Mattia (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
MAITA Mattia (Bari).”