Il Cosenza non ci sta: “Estrema rigidità del TFN”. Ecco perché i punti di penalizzazione sono 4 e non 2
Il punto della situazione
“La Società Cosenza Calcio esprime il proprio disappunto per l’estrema rigidità della decisione assunta nel giudizio dal Tribunale Federale Nazionale, al cospetto di meri errori formali, oggetto di immediata risoluzione da parte della Società stessa, e attende le motivazioni della decisione per far valere con fermezza la fondatezza delle proprie ragioni nei successivi gradi di giudizio.“
Con questo comunicato il Cosenza ha accolto le penalizzazione di 4 punti in classifica comminata dal TFN. Da tempo si sapeva che i Lupi avrebbero patito una sanzione, ma tutti credevano che la stessa sarebbe stata soltanto di 2.
In un primo momento si è infatti pensato a una nuova imputazione, ma il dispositivo non lascia spazio a dubbi: si è deciso di infliggere non soltanto 2 punti per il ritardo del pagamento delle ritenute IRPEF e INPS di aprile e maggio, ma anche altri 2 per il versamento di altre ritenute IRPEF riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dei tesserati in scadenza per lo stesso periodo.
Questo il dispositivo:
Queste le violazioni segnalate. La violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A) punto 5) e per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S;
per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 1° luglio 2024, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati rispettivamente per la mensilità di aprile 2024 e di maggio 2024 e per aver deposito presso la Covisoc, in data 1° luglio 2024, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche;
per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A) punto 6) e per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S;
per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 1° luglio 2024, al versamento delle ritenute Irpef riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovuti ad alcuni tesserati in scadenza nella mensilità di aprile 2024 e per aver deposito presso la Covisoc, in data 1° luglio 2024, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche.