5 Settembre 2024

UFFICIALE – Ricorso del Pisa parzialmente accolto ma col Citta resta l’1-1: motivazioni e dettagli

La decisione

Il Giudice sportivo ha confermato l’1-1 di Cittadella-Pisa. Di seguito il comunicato ufficiale.

Il Giudice Sportivo ha omologato il risultato della partita Cittadella-Pisa, valida per la 3a giornata d’andata della Serie BKT, dichiarando la regolarità dell’1-1 determinato nel corso dei novanta minuti regolamentari. 

premesso che:

  • in data 28 agosto 2024 alle ore 18.24 la Soc. Pisa preannunciava il deposito di
    un Reclamo in relazione alla regolarità della gara Pisa – Cittadella disputata il
    giorno precedente, alle ore 20.30 allo Stadio “Tombolato” di Cittadella, terminata
    in parità con il punteggio di 1-1;
  • in data 30 agosto 2024 alle ore 16.04 perveniva il Reclamo in cui la Soc. Pisa
    chiedeva la comminazione della sanzione della perdita della gara alla Soc.
    Cittadella attesa la posizione irregolare del calciatore Desogus, non indicato nella
    distinta consegnata prima dell’inizio della gara e poi entrato in campo al 71°
    minuto in sostituzione di un calciatore titolare;
  • veniva fissata la data del 5 settembre 2024 per la decisione;
  • la Soc. Cittadella provvedeva a depositare, due giorni prima della data fissata per
    la decisione, memoria difensiva e documenti.
    Letti gli atti e i documenti della reclamante Soc. Pisa e della Soc. Cittadella, si ritiene
    che la ricostruzione del fatto per come descritto nel Reclamo deve ritenersi pacifica
    stante anche la qualità della documentazione prodotta e la sostanziale conferma da
    parte della Soc. Cittadella che nella propria memoria non contesta quanto in effetti
    accaduto. In sintesi, nell’elenco dei calciatori di riserva presentato prima dell’inizio della
    gara e caricato sul portale internet della Lega (di seguito “Prima Distinta”) la Soc.
    Cittadella non aveva inserito il calciatore Desogus, pur presente in panchina dal primo
    minuto di gioco (v’è prova fotografica), indicando altro calciatore, Alessandro De Luca.
    COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 5 settembre 2024
    Alle 20.44, poi a partita in corso, la Soc. Cittadella caricava sul portale della Lega un
    altro elenco dei partecipanti alla gara (“Seconda Distinta”), ove al posto del calciatore
    De Luca, veniva inserito Desogus. Circostanze queste confermate anche dalla Soc. Pisa
    che riferisce di aver ricevuto alle 20.44 dal portale della Lega la comunicazione del
    deposito della Seconda Distinta e poi di aver ricevuto al termine del primo tempo,
    all’incirca verso le 21.20, la Seconda Distinta in versione cartacea. Al minuto 71 della
    gara il calciatore Desogus entrava in campo in sostituzione di altro calciatore titolare e
    disputava la gara fino al termine.
    E’ pacifico, dunque, che la Soc. Cittadella abbia contravvenuto alla Regola n.3 del
    Regolamento del Giuoco del Calcio, atteso che gli elenchi nominativi del calciatori delle
    squadre che devono essere presentati prima dell’inizio della gara, hanno un valore
    decisivo ai fini della partecipazione alla gara, nonché dell’individuazione dei calciatori.
    Le squadre possono cambiare i nominativi già indicati fino a che il gioco non abbia avuto
    inizio. L’elenco può, ancora, essere integrato, anche dopo che la gara è iniziata, per
    l’eventuale arrivo di soli calciatori titolari ritardatari. Tale norma cogente, non consente,
    pertanto, deroghe neanche nel caso di errore materiale come appare verosimile che sia
    avvenuto nel caso di specie.
    Quanto alla sanzione da irrogare, tuttavia, occorre considerare che, come ha anche
    avuto modo di affermare il Collegio di Garanzia (cfr. Collegio di Garanzia, decisione n.
    15/17), il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC in materia di sanzioni è improntato al
    principio della tassatività della norma che non consente di poter allargare o restringere
    la portata delle sanzioni che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli
    equilibri dei campionati i cui esiti, dovrebbero essere solo il frutto del merito sportivo.
    Ciò posto la modifica, dopo l’inizio della partita, dell’elenco dei calciatori viola comunque
    la norma dell’art. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio, ma tale violazione non è
    prevista nel tassativo elenco dell’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva tra le
    circostanze punite con la perdita della partita.
    L’art. 10, infatti, punisce la società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano
    influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare
    effettuazione e, in questo caso, ritenuto che il calciatore non inserito nella distinta prima
    dell’inizio della gara fosse comunque un calciatore munito di titolo per parteciparvi, non
    può essere ritenuta circostanza tale da aver influito sul regolare svolgimento della gara
    che, per ipotesi, sarebbe stata regolarmente tenuta ove il nominativo fosse stato
    correttamente inserito nella Prima Distinta.
    Ad avviso di questo Giudice, dunque, in assenza di specifica previsione normativa, non
    è possibile adottare una sanzione per una condotta non specificamente prevista né tanto
    meno si può ricorrere all’analogia in forza del principio c.d. di legalità formale.
    Sulla scorta di tale ragionamento, l’avere titolo a partecipare ad una gara significa
    essere in regola col tesseramento e non avere squalifiche o altri procedimenti in corso,
    circostanze queste non sussistenti nel caso di specie. La mera modifica tardiva di un
    elenco non priva il calciatore del suo titolo a partecipare ad una gara, anche perché, in
    assenza di norma e di prova contraria, il calciatore Desogus sarebbe ben potuto essere
    inserito in distinta e avrebbe ben potuto partecipare alla gara, avendone i requisiti.
    Ciò posto, l’applicazione della sanzione dell’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva è
    prevista per la Società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul
    regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione
    e, ad avviso di questo Giudice, non è affatto pacifico che quanto avvenuto abbia avuto
    influenza sul regolare svolgimento della gara. In tal caso, ai sensi del comma 5 del
    medesimo articolo 10, gli organi di giustizia sportiva possono […] “a) dichiarare la
    regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione
    disciplinare”. Sul punto, soccorre anche il successivo art. 11 (“Sanzioni inerenti alla
    disputa delle gare”) che dispone che comportano l’applicazione della sanzione
    dell’ammonizione o dell’ammenda a carico della società, della sanzione della inibizione
    temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale […] “c) le infrazioni agli
    obblighi che comportano soltanto adempimenti formali”, qual è quello oggetto di
    giudizio.
    In conclusione, va dichiarata la regolarità della gara de quo con il risultato conseguito
    sul campo e si ritiene di dover sanzionare con l’ammonizione ed ammenda di € 2.000,00
    il Dirigente Accompagnatore della Soc. Cittadella sig. Federico Cerantola ed infine di
    applicare alla Soc. Cittadella l’ammenda di € 10.000,00, ai sensi dell’art. 11, lett. “C”
    Codice di Giustizia Sportiva.
  • in parziale accoglimento del Reclamo introdotto dalla Soc. PISA,
  • dichiarata la regolarità della gara Cittadella – Pisa del 27 agosto 2024, valida per
    il campionato di Serie B, con il risultato conseguito sul campo di 1-1;
  • l’ammonizione (Prima sanzione) ed ammenda di € 2.000,00 al Dirigente
    Federico CERANTOLA (Soc. Cittadella);
  • l’ammenda di € 10.000,00 alla Soc. CITTADELLA.