3 Dicembre 2024

Extra B – La FIGC inibisce Criscitiello per razzismo, lo sfogo del giornalista: “Verbali inventati, senza prove”

Il direttore di Sportitalia non potrà accedere alle manifestazioni sportive fino al 30 giugno

Photo by Emilio Andreoli/Getty Images - Via One Football

La FIGC ha deciso di inibire Michele Criscitiello da tutte le manifestazioni sportive fino a giugno 2025. Il direttore di Sportitalia è, infatti, presidente della Folgore Caratese, squadra che attualmente milita nel Girone B della Serie D. Il provvedimento preso dalla Federazione sarebbe inerente a un episodio di offese razziali pronunciate proprio da Criscitiello nei confronti di un arbitro (che sarebbe, stando alla ricostruzione, stato anche minacciato da quest’ultimo all’ingresso degli spogliatoi) dopo una partita della sua squadra; offese che avrebbero, inoltre, reso necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. Il giornalista, sul suo profilo X, ha espresso tutto il suo disappunto:

“La Federazione pensa di intimidire chi porta alla luce quello che sta succedendo. Non sono un tesserato federale. Verbali inventati. Senza prove. Andremo avanti a dimostrare il loro disegno. Mi avevano detto “la pagherà” ma inventare tutto è troppo. La battaglia mediatica nei confronti di Gravina e della FIGC si è spostata dalla TV al campo di calcio. La Federazione per la prima volta squalifica un non tesserato (io) con accuse profonde che vuole colpire il mio club. Falsità tutte documentate. Accusano Gravi. Inammissibile. Finora ho avuto rispetto di Gravina persona. Ho solo attaccato il Presidente federale. Ai suoi colpi bassi risponderò con colpi bassi. Ora iniziamo a parlare di quadri, case e produzioni. Anche noi. Io non ho nulla da nascondere. Vediamo gli altri!”

Di seguito, invece, il comunicato della FIGC:

DIRIGENTI
INIBIZIONE FINO AL 30/6/2026 E DIVIETO DI ACCEDERE AGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI O GARE CALCISTICHE, ANCHE AMICHEVOLI, IN AMBITO FIGC FINO AL 30/06/2025
CRISCITIELLO MICHELE (FOLGORE CARATESE A.S.D.)
Per avere:

  • al termine del primo tempo, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco rivolgendo al Direttore di gara espressione offensiva ed implicante denigrazione e discriminazione per motivi di razza. Il medesimo inseguiva l’ufficiale di gara fino all’ingresso nello spogliatoio arbitrale cercando di farlo cadere e rivolgendogli espressioni e gesti (3 pugni sulla porta) intimidatori;
  • nel corso del secondo tempo, reiterato a più riprese le espressioni implicanti discriminazione razziale nei confronti dell’arbitro e di due calciatori avversari;
  • al termine della gara, attinto con sputi alcuni calciatori avversari mentre abbandonavano il terreno di gioco ed in seguito rivolto espressioni offensive e discriminatorie nei confronti dei medesimi calciatori, innescando una violenta rissa tra i tesserati delle due società durante la quale il medesimo rivolgeva gesto intimidatorio all’indirizzo del Direttore di gara. Si rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. Infine, reiterava ulteriormente la condotta minacciosa, offensiva e discriminatoria nei confronti dell’arbitro per di più millantando indebite influenze e corruttela degli organi di giustizia sportiva. Sanzione così determinata anche in ragione della pervicace e manifesta violazione dei principi fondamentali dello Statuto FIGC come determinati ai sensi dell’art. 2 (R A – R AA).

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