26 Ottobre 2018
Collegio di Garanzia dichiara irricevibile l’istanza della Pro Vercelli: il comunicato
COLLEGIO DI GARANZIA – Franco Frattini ha deciso: nessuna udienza immediata per stabilire i criteri dei ripescaggi. Concetto chiaro che adesso ingarbuglia ulteriormente la situazione legata alla situazione ripescaggi, qui di seguito il comunicato emesso dallo stesso organo. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha assunto oggi un decreto con il […]
COLLEGIO DI GARANZIA – Franco Frattini ha deciso: nessuna udienza immediata per stabilire i criteri dei ripescaggi. Concetto chiaro che adesso ingarbuglia ulteriormente la situazione legata alla situazione ripescaggi, qui di seguito il comunicato emesso dallo stesso organo.
Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha assunto oggi un decreto con il quale ha dichiarato irricevibile l’istanza della società Pro Vercelli che chiedeva l’immediata fissazione di una nuova udienza per stabilire i criteri per i ripescaggi del Campionato di Serie B.
Questo in quanto:
- pur ritenendo che effettivamente sia venuta meno, per effetto della ordinanza cautelare n. 6360/2018 del Tar Lazio del 24 ottobre u.s., la dichiarata cessazione della materia del contendere, pronunciata dallo stesso Collegio di Garanzia in data 11 settembre u.s., in merito al ricorso della società Pro Vercelli contro la decisione della CFA FIGC del 6 agosto 2018, in ordine all’applicazione ed interpretazione della preclusione prevista sub lettera D4 nel C.U. n. 54/2018, relativo ai criteri e alle procedure per l’integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di Serie A e B mediante ripescaggi;
- considerato, tuttavia, che il giudizio del quale l’odierna istante invoca il riesame non era sospeso, ma si è definitivamente concluso dinanzi al Collegio di Garanzia con la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, intervenuta in data 11 settembre u.s.;
- tenuto conto, peraltro, che lo stesso TAR Lazio, con ordinanza n. 6358/2018, ha respinto la domanda della società Ternana Calcio S.p.A. e della società Robur Siena S.p.A. volta ad ottenere in via cautelare la sospensione dell’esecutività di detta sentenza, i cui effetti sono oggi consolidati, con la conseguenza che il giudizio allora promosso è concluso;
- considerato che l’istanza in oggetto, formulata in data odierna, costituisce un nuovo atto di accesso al giudice;
- ritiene, in definitiva, che, per effetto dell’intervento del decreto legge 115/2018, la dichiarata cessazione della materia del contendere, che è effettivamente venuta meno alla luce dell’ordinanza cautelare n. 6360/2018 del TAR Lazio, non possa restituire la causa, pur in presenza di un nuovo atto che radichi la domanda, al Collegio di Garanzia, ma che tale atto ben possa essere rivolto dinanzi al TAR Lazio, Giudice nel frattempo divenuto competente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 4, D.L. 115/2018.