17 Maggio 2019

Foggia, ufficiale l’esito negativo del ricorso: il comunicato

FOGGIA RICORSO – Il Collegio di Garanzia del Coni ha rigettato pochi minuti fa il ricorso presentato dal Foggia Calcio, ritenuto inammissibile, con cui i satanelli speravano di riacquisire 2 punti che avrebbero ridisegnato la classifica del campionato di Serie B, evitando così la retrocessione in terza serie che, di conseguenza, è oramai definitiva. Questo […]

FOGGIA RICORSO – Il Collegio di Garanzia del Coni ha rigettato pochi minuti fa il ricorso presentato dal Foggia Calcio, ritenuto inammissibile, con cui i satanelli speravano di riacquisire 2 punti che avrebbero ridisegnato la classifica del campionato di Serie B, evitando così la retrocessione in terza serie che, di conseguenza, è oramai definitiva.

Questo il comunicato ufficiale del CONI:

“La Seconda Sezione del Collegio di Garanza dello Sport, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal prof. Zimatore, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

 

 

– HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2019, presentato, in data 5 aprile 2019, dalla società Club Foggia Calcio S.r.l. nei confronti della Procura Federale FIGC e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC nel giudizio di rinvio ex art. 62, comma 1, CGS, pubblicata, con relativa motivazione, in data 27 marzo 2019, a mezzo di C.U. n. 083/CFA, con la quale – a seguito dell’accoglimento con rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 80/2018 del 10 dicembre 2018 – è stata rideterminata in 6 punti la sanzione della penalizzazione in classifica originariamente inflitta, a carico della società istante, dalla medesima CFA FIGC con decisione pubblicata a mezzo di C.U. n. 22/CFA del 22 agosto 2018, che aveva ridotto la sanzione irrogata in primo grado da 15 a 8 punti di penalizzazione (da scontarsi nella s.s. 2018/2019), per la violazione dell’art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte contestate, per quanto qui rileva, ai sigg. Fedele Sannella e Francesco Domenico Sannella.”