Giudice Sportivo, semifinali playoff: saltano Armenteros e Proia
GIUDICE SPORTIVO PLAYOFF – Arriva il comunicato ufficiale sul sito della Lega B in merito ai provvedimenti del Giudice sportivo per le gare di playoff: A) RISULTATI DI GARE Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno […]
GIUDICE SPORTIVO PLAYOFF – Arriva il comunicato ufficiale sul sito della Lega B in merito ai provvedimenti del Giudice sportivo per le gare di playoff:
A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
SERIE BKT
Gare del 21-22 maggio 2019 – Semifinali andata play-off
Cittadella-Benevento 1-2 Hellas Verona-Pescara 0-0
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 maggio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
” ” ” N. 76
SERIE BKT
Gare del 21-22 maggio 2019 – Semifinali andata play-off
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi digara:
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali andata play-off sostenitori delle Società Hellas Verona hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settoremateriale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
165/431
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 41° del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore alcuni bengala; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. CITTADELLA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, acceso nel proprio settore un bengala; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ARMENTEROS NUNEZ Kristian Samuel (Benevento): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
PROIA Federico (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIOAMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
BRUNO Alessandro (Pescara)BUONAIUTO Cristian (Benevento)
165/432
DANZI Andrea (Hellas Verona)DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona)PINTO Giovanni (Pescara)
TELLO MUNOZ Andres Felipe (Benevento)
c) DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALEA TUTTO IL 31 MAGGIO 2019 ED AMMENDA DI € 5.000,00
FOGGIA Pasquale (Benevento): per avere, al 31° del secondo tempo, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ingiuriose, dopo che quest’ultimo lo invitava a sedersi nuovamente in panchina aggiuntiva, poiché era entrato sul terreno di giuoco per festeggiare la segnatura di una rete da parte della propria squadra; con recidiva specifica reiterata.
Il Giudice Sportivo: avv. Emilio Battaglia”””
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Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
PUBBLICATO IN MILANO IL 23 MAGGIO 2019