Caso Cittadella-Pisa, ecco le motivazioni del 3-0 a tavolino
Qui la nota della FIGC
La FIGC, a una settimana dall’udienza della corte d’appello federale che ha stabilito la sconfitta a tavolino del Cittadella nella gara casalinga contro il Pisa, ha pubblicato le motivazioni della sentenza.
Qui qualche spezzone, estratti dal Quotidiano Sportivo: “L’art. 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio sancisce che “i nominativi dei calciatori di riserva devono essere forniti all’arbitro prima dell’inizio della gara” e che “un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell’inizio della gara non potrà partecipare alla stessa.
Un giocatore che non sia stato inserito nell’elenco consegnato all’arbitro prima dell’inizio di una gara non potrà prendere parte alla stessa. Nel caso in esame, è pacifico che il calciatore Jacopo Desogus non sia stato inserito nella lista consegnata all’arbitro prima dell’inizio della partita, con la indiscutibile conseguenza che la società resistente ha violato l’anzidetta norma del citato Regolamento.
La Corte, nell’esaminare il reclamo, deve, quindi, stabilire solo se la violazione di cui sopra rientri o meno tra quelle sanzionate dal comma 6 dell’art.10 del C.G.S. e, segnatamente, in quella prevista alla lett.”a”, che prevede la perdita della gara a danno della società che l’abbia commessa. Secondo quest’ultima norma, infatti, la sanzione della perdita della gara è inflitta alla società che ” fa partecipare alla gara giocatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a prendervi parte.
Non avendo il calciatore Desogus titolo alla stregua dell’ordinamento di settore a partecipare alla gara, s’impone, in ragione del chiaro valore semantico della previsione di cui al comma 6 dell’articolo 10, lettera a, la sanzione della perdita della gara. In tutte le fattispecie esaminate dagli altri Giudici, non è stato mai esaminato una caso come quello in esame e, cioè, che un giocatore, non presente nella lista iniziale presentata all’arbitro, sia poi andato in panchina e persino entrato in campo, caso questo che, come visto, è fatto oggetto di una diretta e speciale regolamentazione nella disciplina di settore.
Né è possibile sostenere che la Cittadella abbia commesso, come proposto dalla sua difesa, un mero errore materiale, trattandosi dell’inserimento in lista di un nominativo nuovo e nient’affatto confondibile con altri. Nessuna buona fede, infine, può essere riconosciuta alla Cittadella attesa la chiarezza della norma di cui all’art. 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio. Infine, va ribadito che la disposizione di cui all’articolo 10 comma 6 del C.G.S. abbia, in ragione della sua natura di norma speciale, valenza auto applicativa senza che occorra dimostrare quanto previsto dal primo comma del medesimo art.10 C.G.S. secondo cui la sanzione della perdita della gara deve essere disposta nell’ipotesi in cui la società sia ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione.
D’altro canto, e come sopra già evidenziato, il fatto che il calciatore Desogus sia entrato in campo rappresenta di per sé una circostanza che ha influito sul regolare sviluppo della gara o comunque ne ha impedito la regolare effettuazione. Il calciatore, invero, ha sicuramente partecipato al gioco, contribuendo alle sorti della squadra in cui milita e al risultato finale.
Nel caso in esame, la Corte ritiene, dunque, che debba trovare applicazione, in danno della Cittadella, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3″.