La FIGC stabilisce i criteri per il contenimento dei costi del personale per le società di Serie B: il comunicato
FIGC SERIE B – Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale la FIGC ha reso noti i criteri per il contenimento dei costi del personale per le società di Serie B. Ecco il contenuto integrale: “a) al fine di agevolare una politica di contenimento del costo degli emolumenti dei tesserati, il cosiddetto “Massimale” regolato dal […]
FIGC SERIE B – Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale la FIGC ha reso noti i criteri per il contenimento dei costi del personale per le società di Serie B. Ecco il contenuto integrale:
“a) al fine di agevolare una politica di contenimento del costo degli emolumenti dei tesserati, il cosiddetto “Massimale” regolato dal punto 18 del Comunicato Ufficiale n. 250/A del 21 maggio 2021 è sostituito, per le società di Serie B, dal sistema del rapporto “Emolumenti lordi/Valore della Produzione” (E/VP), di cui all’allegato A);
b) in caso di mancato rispetto della misura minima dell’E/VP fissato nell’allegato A), la società inadempiente deve provvedere al deposito della garanzia integrativa o alla copertura dello sforamento del rapporto EV/P con le modalità individuate nel medesimo allegato A). Il mancato deposito della garanzia integrativa o la mancata copertura dello sforamento entro il termine perentorio del 23 marzo 2022, ferme le ulteriori previsioni del Codice di Autoregolamentazione, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato, su deferimento della Procura federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con l’ammenda non inferiore al 20% dell’importo da garantire o da coprire.
Limite agli emolumenti complessivi dei calciatori e allenatori addetti alla prima squadra – Modalità di copertura dello Sforamento E/VP
1. Le società associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie B (“Lega”) possono corrispondere ai propri calciatori e allenatori addetti alla prima squadra emolumenti lordi il cui ammontare non superi il 70% dei ricavi/proventi della produzione caratteristica, esclusi i ricavi/proventi derivanti da (i) cessione temporanea dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, (ii) plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, (iii) sopravvenienze attive (“Valore della Produzione”).
2. Ai fini della composizione del rapporto di cui all’articolo che precede (“Rapporto E/VP”), gli emolumenti lordi dei calciatori e allenatori addetti alla prima squadra sono costituiti da: 2.1) emolumenti fissi lordi relativi alla stagione sportiva 2021/2022;
2.2) premi lordi individuali riferiti a risultati individuali relativi alla stagione sportiva 2021/2022, depositati ai sensi delle norme vigenti; 2.3) premi lordi individuali riferiti a risultati di squadra relativi alla stagione sportiva 2021/2022, depositati presso la Lega ai sensi delle norme vigenti; 2.4) i corrispettivi (fissi, variabili e premiali) dei contratti di sfruttamento del diritto di immagine relativi alla stagione sportiva 2021/2022, anche se stipulati con società o soggetti terzi rispetto ai calciatori e allenatori addetti alla prima squadra, per l’importo eccedente il 10% del valore complessivo dell’intero ammontare degli emolumenti lordi corrisposti dalla società nella stessa stagione sportiva.
3. Nei contratti di prestazione sportiva, i premi individuali riferiti ai risultati individuali e/o di squadra devono essere sempre quantificati, indicando, per ciascuno di essi, l’ammontare massimo che può essere corrisposto ai calciatori e allenatori addetti alla prima squadra. Per la determinazione dell’ammontare degli emolumenti lordi, ai fini del presente articolo, si tiene conto del 50% dell’importo massimo dei corrispettivi premiali eventualmente previsti dall’accordo di prestazione sportiva o da accordi accessori (ivi inclusi accordi per l’utilizzo e sfruttamento dell’immagine, accordi promo-pubblicitari, opzioni, prelazioni e, per la sola parte eccedente il limite di Euro 15.000,00, rimborsi forfettari delle spese, indennità, ecc.) solo in quanto riferiti ai risultati individuali o di squadra di seguito previsti (rispettivamente “Risultati Individuali” e “Risultati di Squadra”). Ove non riferibili ai Risultati Individuali o ai Risultati di Squadra, i medesimi corrispettivi premiali verranno computati al 100% dell’importo massimo.
7. Le società, entro il 15 gennaio 2022, devono depositare presso la Lega apposita modulistica su cui è indicato l’ammontare del Valore della Produzione al 30 giugno 2021, eventualmente incrementato secondo quanto previsto all’articolo precedente.
8. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico. La Lega verificherà la corrispondenza di quanto indicato nel prospetto con i dati risultanti dal bilancio depositato in Lega, nei modi e termini che seguono:
A) entro il 15 gennaio 2022, le società trasmettono alla Lega i documenti contabili (bilanci e/o semestrali pubblicati) necessari per ricostruire il Valore della Produzione al 30 giugno 2021;
B) entro il 31 gennaio 2022 la Lega calcola, sulla base dei bilanci/semestrali pubblicati, il Valore della Produzione definitivo e lo confronta con il Valore della Produzione comunicato ai sensi dell’art. 7;
C) entro il 7 febbraio 2022, completati eventuali approfondimenti con le società in caso di discrepanze riscontrate a seguito della verifica di cui al punto che precede, la Lega apporta eventuali correzioni al Valore della Produzione.
9. Per le società che nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 hanno partecipato, per almeno una stagione, al Campionato di Serie A, il Rapporto E/VP da rispettare è fissato nella misura del 50%, ed il Valore della Produzione è quello risultante dal bilancio relativo all’ultima stagione in cui la società era in Serie A.
10. Per le società promosse, al termine della stagione sportiva 2020/2021, dalla Lega Pro alla Lega, il Rapporto E/VP da rispettare è quello previsto all’art. 1.
11. Ai fini della verifica, per ogni società, del rispetto del Rapporto E/VP, entro il 12 febbraio 2022 la Lega invierà a ciascuna società il prospetto riepilogativo degli emolumenti fissi lordi dei calciatori e allenatori addetti alla prima squadra, come risultanti dai contratti depositati presso la Lega medesima, comprensivi dei premi individuali riferiti a risultati individuali e/o di squadra; le società sono tenute a controllare l’esattezza dei dati comunicati dalla Lega e ad integrare il prospetto ricevuto con i dati relativi ai diritti di immagine, restituendolo alla Lega sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, entro il termine perentorio del 17 febbraio 2022.
12. La Lega provvederà a sottrarre dagli emolumenti lordi i premi individuali riferiti a risultati individuali e/o di squadra che sarebbero stati corrisposti solo se si fossero verificate condizioni non avverate o divenute nel frattempo irrealizzabili, nonché gli importi divenuti inesigibili a seguito di variazione degli emolumenti lordi previsti nei contratti di prestazione sportiva. Nel caso di cui al presente articolo, le società sono tenute a comunicare alla Lega, entro il termine di cui all’articolo che precede, l’ammontare dei premi individuali riferiti a risultati individuali e/o di squadra da sottrarre, indicandone le ragioni. La Lega non procederà ad alcuna sottrazione di premi individuali riferiti a risultati individuali e/o di squadra ai sensi di quanto precede, in mancanza di specifica segnalazione da parte delle società interessate.
13. Ai fini dello svolgimento della verifica del rispetto del Rapporto E/VP, si terrà conto di accordi relativi ai valori degli emolumenti lordi previsti nei contratti di prestazione sportiva depositati entro il termine perentorio del 7 febbraio 2022.
14. Nel caso in cui una società non depositi presso la Lega i prospetti di cui ai commi 7 e 11 che precedono entro i termini previsti, la Lega informerà la società circa il mancato rispetto del relativo termine, intimandola a provvedere all’invio dei prospetti entro i successivi 5 giorni. Nel caso di mancato rispetto di quest’ultimo termine da parte della società, la Lega provvederà a verificare il rispetto del Rapporto E/VP in via autonoma.
15. La Lega, entro il 21 febbraio 2022, ovvero entro il termine ultimo nell’ipotesi di cui all’art. 15, verificherà il rispetto del Rapporto E/VP e comunicherà alle società a mezzo PEC: − l’ammontare eccedente il Rapporto E/VP (“Sforamento E/VP”); − su espressa richiesta della società, l’ammontare della quota accantonabile, prudenzialmente calcolata, delle risorse economiche spettanti alla società interessata (“Quota Risorse Accantonabili”); − su espressa richiesta della società, l’ammontare dei crediti relativi al saldo attivo disponibile, ovvero non utilizzato ai sensi dell’art. 6 che precede, ove non ceduto a terzi a qualsiasi titolo, del conto trasferimenti della società esigibile nella stagione sportiva in corso (“Saldo Attivo Conto Trasferimenti”).
16. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 15 da parte della Lega, la società dovrà, alternativamente:
A) depositare presso la Lega una garanzia bancaria a prima richiesta a favore della Lega medesima, per un importo pari allo Sforamento E/VP, emessa da banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;
B) depositare presso la Lega una garanzia assicurativa a prima richiesta a favore della Lega medesima, per un importo pari allo Sforamento E/VP, emessa da società assicurative che B1) siano iscritte nell’Albo IVASS;
B2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private.
B3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;
B4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;
C) depositare presso la Lega una garanzia a prima richiesta a favore della Lega medesima, per un importo pari allo Sforamento E/VP, emessa da società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiamo un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00″.