Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 17° giornata. Dieci squalificati
Le decisioni
Il Giudice Sportivo della Serie B, Ines Pisano, ha reso note le sue tutte le decisioni prese dopo la 17esima giornata di campionato. Sono ben dieci gli squalificati e sei le società multate. Di seguito tutte la lista completa:
Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato, ha fermato per due turni Kees Cornelis De Boer della Ternana “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Seconda sanzione); per avere inoltre, al 44° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto un’espressione ingiuriosa dal Direttore di gara”, e Marco Olivieri del Venezia “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere inoltre, al 47* del secondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, rivolto espressioni ingiuriose agli Ufficiali di gara”.
Fermati invece per una giornata: Antoine Hainaut (Parma), Antonino La Gumina (Sampdoria), Szymon Zurkowski e Salvatore Esposito (Spezia), Giuseppe Bellusci e Francesco Di Tacchio (Ascoli), Simone Davi (SudTirol), Gregorio Luperini (Ternana) e Alessandro Salvi (Cittadella).
Per quanto riguarda invece le società il Giudice ha emesso le seguenti multe:
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. REGGIANA a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto al termine della gara dal proprio Presidente.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, accesso numerosi fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BRESCIA per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COMO per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SUDTIROL per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.