Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 22° giornata. Stangata per Odenthal
Tramite un comunicato ufficiale apparso sul sito della Lega B sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 22esima giornata di campionato di Serie BKT. Società Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque petardi e quattro fumogeni, […]
Tramite un comunicato ufficiale apparso sul sito della Lega B sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 22esima giornata di campionato di Serie BKT.
Società
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque petardi e quattro fumogeni, sul terreno di giuoco un fumogeno che, al 9° del primo tempo, costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto ed infine lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco sei fumogeni che costringevano l’Arbitro, in due occasioni, ad interrompere la gara per complessivi cinque minuti, e lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco quattro fumogeni che costringevano l’Arbitro, in due occasioni, ad interrompere la gara per complessivi quattro minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo e nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni e nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Calciatori
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
ODENTHAL Cas Ruben (Como): per avere, al 15° del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
FAVILLI Andrea (Ternana): per avere, al 46° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un epiteto offensivo.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANDRADE David Nicolas (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
BENALI Ahmad (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
BRIGHENTI Nicolo (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DO LAGO PONTES ESTEVES Tomas (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
GHILARDI Daniele (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
TRAMONI Lisandru (Pisa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
VAZQUEZ Franco Damian (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Dirigenti
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GORETTI Roberto (Reggiana): per avere, al 40° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato reiteratamente l’operato arbitrale.
Altri Tecnici
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA VIOLA
VIOLA Luigi (Cosenza): per avere, al 19° del secondo tempo, contestato in modo irrispettoso l’operato arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.