Sampdoria, l’avvocato Grassani: “Non si può stare tranquilli con una normativa così complessa”
Nozioni di diritto sportivo
L’avvocato Mattia Grassani è intervenuto ai microfoni di Clubdoria46.it per commentare la situazione della penalizzazione della Sampdoria.
Ecco le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com:
“L’art. 90 delle NOIF è una disposizione di carattere generale che prevede disposizioni in materia di controllo dell’equilibrio economico-finanziario dei club e le relative sanzioni. Il caso Sampdoria è interessato dai commi 4 e seguenti, secondo cui le società che non rispettano la misura minima dell’Indicatore di Liquidità, così come quelle che abbiano presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti al D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, con o senza omologa, non possono tesserare nuovi calciatori a meno che non abbiano effettuato operazioni in uscita tali da ‘coprire’ l’intero investimento.
Si tratta di disposizioni di recentissima introduzione, in una materia già oggetto di molteplici interventi, che dunque lasciano spazio a diverse interpretazioni. Non credo che ci si possa dire tranquilli di fronte a una normativa così complessa, a prescindere da quale sarà l’interpretazione per cui opteranno gli organi di controllo federali e le Leghe.
Non conosco approfonditamente l’argomento, ma credo che verta sulla riconducibilità o meno delle operazioni di trasferimento a titolo temporaneo con diritto di tesseramento definitivo, all’ambito di applicabilità dell’articolo 90 delle NOIF. Che, il dato è rilevante, è entrata in vigore dal 1° luglio 2024, ovvero da un momento successivo al perfezionamento dei trasferimenti a titolo temporaneo (avvenuti nella stagione 2023-2024) ma contestualmente alla modifica del tesseramento, da temporaneo a definitivo, a seguito dell’esercizio del diritto o dell’adempimento dell’obbligo.
Pertanto un tema meritevole di approfondimento riguarda l’applicabilità o meno delle nuove norme alle fattispecie che interessano In proposito, però, vi è da rilevare che, con C.U. n. 168/A del 21 aprile 2023, la FIGC aveva previsto che il divieto di nuovi tesseramenti in entrata – ove non ‘coperti’ da operazioni in uscita – operasse anche nei confronti di club che avevano avuto accesso alla procedura di esdebitazione. Inoltre, i corrispettivi dovuti in caso di esercizio del diritto (o di adempimento dell’obbligo) di tesseramento definitivo devono essere garantiti presso la Lega nella corrente stagione sportiva, con conseguente produzione di effetti economici nella stagione sportiva 2024-2025.
È evidente che l’accesso a strumenti di regolazione della crisi rischia di produrre squilibri al principio di parità competitiva. Si tratta di strumenti di esdebitazione previsti dalla Legge dello Stato, e dunque accessibili anche a tutti i club calcistici. Sono a tutti gli effetti società di capitali, di fronte ai quali il legislatore sportivo si è posto immediatamente il problema di individuare dei contrappesi, introducendo la normativa di cui oggi si discute, a tutela dei club più virtuosi. Ritengo però sul punto determinante l’approccio della FIGC e delle Leghe. Posto che, una volta che i club hanno ricevuto il visto di esecutività al tesseramento dei calciatori, non esiste motivo ostativo al loro impiego nelle gare ufficiali.”