La Samp non vuole lasciare il 10% del paracadute alle altre squadre: presentato ricorso al CONI
Nicola Binda, giornalista de La Gazzetta dello Sport e tra i massimi conoscitori del campionato di Serie B, ha diffuso un aggiornamento sui propri profili social in merito alla Sampdoria, la quale avrebbe recentemente presentato ricorso presso il Collegio di Garanzia del CONI avverso l’obbligo (previsto dal regolamento interno della Lega) di lasciare il 10% […]
Nicola Binda, giornalista de La Gazzetta dello Sport e tra i massimi conoscitori del campionato di Serie B, ha diffuso un aggiornamento sui propri profili social in merito alla Sampdoria, la quale avrebbe recentemente presentato ricorso presso il Collegio di Garanzia del CONI avverso l’obbligo (previsto dal regolamento interno della Lega) di lasciare il 10% del paracadute quale contributo solidaristico alle altre compagini cadette .
“La Sampdoria non si presenta bene alle altre squadre di B. Presentato ricorso contro l’obbligo di lasciare alle altre il 10% del paracadute (25 milioni) previsto dal Codice interno della Lega. In passato ci provò anche il Chievo, ma venne bocciato dal CONI”.
I dettagli
Di seguito la relativa nota integrale, diffusa successivamente da parte del Collegio di Garanzia dello Sport:
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Unione Sportiva Sampdoria S.p.A. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria di illegittimità della pretesa della LNPB di ottenere dalla odierna ricorrente, al momento della sua iscrizione al Campionato di Serie B e della conseguente adesione alla Lega stessa, il pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B”, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione e, quindi, avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia, ed in ogni caso per la privazione e caducazione, degli effetti di tutto quanto previsto dagli artt. 3, Capo I e 7, Capo II, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto le predette previsioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla Società ricorrente.
La ricorrente, U.C. Sampdoria S.p.A., chiede al Collegio di Garanzia di accogliere il presente ricorso con declaratoria:
– dell’illegittimità della pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligarla, al momento della sua iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento di “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B”, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di autoregolamentazione LNP Serie B;
– di nullità/annullamento/inefficacia, ed in ogni caso per la privazione di effetti, di quanto previsto dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione LNP Serie B, delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali anche ove non conosciuti.