Il Consiglio di Stato respinge la richiesta della Ternana
TERNANA CONSIGLIO DI STATO – Il Consiglio di Stato ha comunicato di aver respinto la richiesta presentata dalla Ternana. Di seguito la decisione: “Il Consigliere delegato ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8443 del 2018, proposto da Lega Nazionale Professionisti di Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa […]
TERNANA CONSIGLIO DI STATO – Il Consiglio di Stato ha comunicato di aver respinto la richiesta presentata dalla Ternana. Di seguito la decisione:
“Il Consigliere delegato ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8443 del 2018, proposto da
Lega Nazionale Professionisti di Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Avilio Presutti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro, 10;
contro
Ternana Calcio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Rosario Spasiano, Fabio Giotti e Massimo Proietti, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Aristide Police in Roma, piazza Adriana, 20;
nei confronti
Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Italiana Calcio Professionistico, Novara Calcio s.p.a. e Robur Siena s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Panama, 58;
F.c. Pro Vercelli 1892 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Gabriele Cacciotti in Roma, via del Mascherino, 72;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 06357/2018, resa tra le parti, concernente annullamento – previa sospensione dell’efficacia – della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare F.I.G.C. pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-Sezione Disciplinare del 1° ottobre 2018, nonché delle delibere assunte dal Commissario straordinario della F.I.G.C., pubblicate sul C.U. n. 47 del 13 agosto 2018, sul C.U. n. 48 del 13 agosto 2018 e sul C.U. n. 49 del 13 agosto 2018.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Vista la richiesta, proposta dalla società Ternana Calcio s.p.a., di revoca delle misure cautelari monocratiche precedentemente disposte, con decreto 27 ottobre 2018, n. 5267, in accoglimento dell’istanza formulata, ai sensi degli artt. 56, 62 comma 2 e 98 comma 2 Cod. proc. amm., dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B;
Considerato che non si ravvisano fatti nuovi sopravvenuti che alterino la situazione che si presentava alla data di pubblicazione del decreto monocratico di cui si chiede la revoca;
Ritenuto che, in punto di fumus boni iuris, nulla è immutato rispetto al decreto in questione;
Ritenuto parimenti che, in punto di periculum in mora, altrettanto nulla è immutato e che, pertanto, continuano a persistere le ragioni dell’art. 56 Cod. proc. amm. che sono alla base del decreto n. 5267 del 2018;
P.Q.M.
Respinge l’istanza. Conferma la data del 15 novembre 2018 per la camera di consiglio.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 29 ottobre 2018″.