Bari, nessuna decisione sul deferimento; udienza rinviata
Nessuna decisione presa quest’oggi da parte del Tribunale Federale Nazionale sul Bari Calcio, in merito ai deferimenti ricevuti nei giorni scorsi. Dal comunicato emerso pochi minuti fa, si evince che l’udienza è stata rinviata all’1 giugno. Ecco quanto scritto sul sito della FIGC: “Il Tribunale Federale Nazionale si è riunito il 15.05.2018 ha assunto le seguenti […]
Nessuna decisione presa quest’oggi da parte del Tribunale Federale Nazionale sul Bari Calcio, in merito ai deferimenti ricevuti nei giorni scorsi. Dal comunicato emerso pochi minuti fa, si evince che l’udienza è stata rinviata all’1 giugno.
Ecco quanto scritto sul sito della FIGC:
“Il Tribunale Federale Nazionale si è riunito il 15.05.2018 ha assunto le seguenti decisioni:
(215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCASPRO COSMO ANTONIO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società FC Bari 1908 Spa), PALASCIANO GIOVANNI (Socio partner della Ria Grant Thornton Spa, soggetto responsabile del controllo contabile della Società FC Bari 1908 Spa), SOCIETÀ FC BARI 1908 SPA – (nota n. 11176/1125 pf 17-18 GP/GC/blp del 4.5.2018).
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, riunitosi in camera di consiglio, in relazione alla richiesta istruttoria ex art. 34, comma 4 CGS, formulata dalla Procura Federale, accoglie l’istanza e ordina alla Procura Federale di acquisire agli atti del rocedimento, il saldo contabile del conto corrente bancario dedicato della Società FC Bari 1908 Spa, alla data del 16.3.2018, facendone richiesta alla Procura della Repubblica di Bari. Conseguentemente rigetta l’apposizione alla suddetta acquisizione proposta dalla difesa del
Sig. Giancaspro Cosmo Antonio e della Società FC Bari 1908 Spa, trattandosi di esigenze istruttorie emerse nel corso della odierna udienza, alla luce del documento trasmesso in data odierna dalla Procura della Repubblica di Bari alla Procura Federale.
Fissa per la prosecuzione l’udienza del 1.6.2018 ore 11, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS”.