Cosenza-Hellas Verona, il giudice sportivo ha deciso: vittoria a tavolino per i veneti
COSENZA-HELLAS VERONA – Attraverso il seguente comunicato il giudice sportivo della Lega B ha deliberato la vittoria a tavolino della società veneta a discapito del Cosenza. Il fatto è da ricondursi al match non giocato, causa impraticabilità del campo, in casa dei calabresi. Qui di seguito la nota: A) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice […]
COSENZA-HELLAS VERONA – Attraverso il seguente comunicato il giudice sportivo della Lega B ha deliberato la vittoria a tavolino della società veneta a discapito del Cosenza. Il fatto è da ricondursi al match non giocato, causa impraticabilità del campo, in casa dei calabresi. Qui di seguito la nota:
A) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 14 settembre 2018, ha assunto le decisioni
qui di seguito riportate:
” ” ” N. 3
SERIE BKT
Gara Soc. COSENZA – Soc. HELLAS VERONA del 1° settembre 2018
Il Giudice Sportivo,
− letto il rapporto dell’arbitro, unitamente alla allegata riserva scritta di reclamo effettuata
dalla Società Hellas Verona e al supplemento di rapporto;
− attesa la procedibilità d’ufficio, come da separato provvedimento ritualmente comunicato
alle parti a cura della Segreteria di questo Giudice in data 10 settembre 2018;
− acquisita la seguente documentazione: e-mail del 5 luglio 2018 inviata dal Dott. Giovanni
Castelli alla Soc. Cosenza e alla Lega Serie B; relazione del 13 agosto 2018; e-mail della
Soc. Cosenza inviata in data 21 agosto 2018 alla Soc. Hellas Verona e alla Lega di Serie
B; Determinazione n. 29 del 22 agosto 2018 dell’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive; verbale di sopralluogo effettuato presso lo Stadio “San Vito –
Gigi Marulla” dal Dott. Ing. Prof. Carlo Longhi in data 30 agosto 2018; relazione del 3
settembre 2018 del Responsabile terreni di giuoco LNPB, Dott. Agr. Giovanni Castelli;
− letto, comunque, il reclamo (pervenuto a mezzo pec in data 5 settembre 2018-ore 20.07)
con il quale la Soc. Hellas Verona ha chiesto di: “comminarsi alla Soc. Cosenza la
punizione ex art. 17 CGS co. 1 della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3,
salvo l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 bis CGS
co. 1 che il Giudice sportivo riterrà eventualmente applicabili” ;
− lette, altresì, le controdeduzioni della Soc. Cosenza, pervenute in data 8 settembre 2018;
− considerato che è indubbia l’impraticabilità del terreno di giuoco, per come risulta dal
rapporto e dal supplemento di rapporto dell’Arbitro – atti che fanno prova fino a querela
di falso – dai quali emerge che la gara in oggetto non è stata disputata in quanto “non
sussistevano le condizioni per garantire l’incolumità fisica dei partecipanti all’incontro, a
causa delle condizioni del terreno di gioco in alcune zone dello stesso”; in particolare, nel
supplemento di rapporto l’Arbitro rilevava l’insussistenza delle condizioni per garantire
l’incolumità fisica nelle seguenti zone del terreno di giuoco: “la fascia laterale opposta
alle panchine (dalla linea perimetrale all’area di rigore di larghezza), diverse porzioni
della parte centrale del terreno di gioco, la fascia lato panchine all’altezza dell’area di
rigore fino alla zona d’angolo, proprio all’ingresso del terreno di gioco. Il terreno infatti
si presentava sconnesso, con diversi avvallamenti, e nelle zone sopra citate vi era una
totale mancanza di compattezza del fondo, che comportava un affondo del piede verso il
basso per alcuni centimetri”;
− considerato che le precarie condizioni del terreno di giuoco, tali da non consentire il
regolare svolgimento della gara del 1° settembre 2018, erano a conoscenza della Soc.
Cosenza, per come emerge dall’esame dei seguenti documenti:
i) comunicazione inviata via e-mail in data 5 luglio 2018 dal Responsabile terreni di
giuoco LNPB, Dott. Agr. Giovanni Castelli, alla Soc. Cosenza e alla Lega Serie B, nella
quale si evidenzia che “la condizione del terreno di giuoco non corrisponde a quella
necessaria al regolare svolgimento delle partite del campionato di serie B” e che “tenuto
conto della condizione attestata e dell’urgenza determinata dall’esigenza di avvio
dell’imminente stagione sportiva 2018/2019 sin dal prossimo agosto, non vi è altra
soluzione che non quella di procedere al rifacimento complessivo del campo”. Inoltre, “in
ordine al rifacimento, una prima scelta è quella di valutare su quale campo giocare, se
naturale o sintetico (…) se si confermasse la più scontata soluzione dell’erba naturale,
andrebbe approfondito il tema della condizione del drenaggio e l’opportunità o meno
dell’impiego di essenze prative macrotermiche”;
ii) verbale datato 30 agosto 2018 relativo al sopralluogo effettuato in data 6 agosto 2018
dall’Ing. Carlo Longhi presso lo Stadio “San Vito – Luigi Marulla” di Cosenza, ove si
rappresenta che non era ancora stata completata la posa in opera del manto erboso e il
terreno non era stato tracciato;
iii) relazione redatta presso lo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” in data 13 agosto 2018 e
sottoscritta, oltre che dal Dott. Castelli, anche dal Sig. Andrea De Poli in rappresentanza
della Soc. Cosenza, nonché dal Geom. Filippo Natale, rappresentante dell’impresa
appaltatrice, dalla quale risulta che “i lavori (sono, ndr) iniziati e consegnabili salvo
cause forza maggiore, verosimilmente al 3/4 settembre, con necessità di altre due
settimane per la (…) funzionalità della superficie di giuoco” e che “i lavori non
comprendono rifacimenti (…) del drenaggio”;
iv) e-mail del 21 agosto 2018 con la quale la Soc. Cosenza informava la Soc. Hellas
Verona e la Lega Serie B della possibile “variazione di campo da gioco per la gara
Cosenza Hellas Verona del 1° settembre 2018”, comunicando di aver “ricevuto la
concessione scritta da parte del Benevento Calcio per giocare allo stadio “Ciro
Vigorito” di Benevento” e di essere in attesa del “nullaosta della Prefettura di Benevento,
della Questura di Benevento e del Comune di Benevento”;
v) Determinazione n. 29 del 22 agosto 2018 dell’Osservatorio Nazionale delle
Manifestazioni Sportive, che prevede “per l’incontro di calcio Cosenza – Hellas Verona,
laddove si disputi a Benevento” l’adozione di idonee misure organizzative, da ciò
risultando che la possibile variazione del campo di gioco era stata segnalata all’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive;
− considerato, pertanto, che la Soc. Cosenza era perfettamente consapevole, avendone esatta
conoscenza, della circostanza che i lavori di rifacimento del terreno non si sarebbero
conclusi entro la data del 1° settembre 2018, tant’è che avrebbero potuto essere ultimati
non prima del 3 o 4 settembre e che addirittura sarebbe stato necessario attendere “altre
due settimane per (raggiungere, ndr) la piena funzionalità del terreno di giuoco” (cfr.
relazione del 13 agosto 2018);
− ritenuto che lo svolgimento degli eventi soprarichiamati è tale da escludere la ricorrenza
di qualsiasi evento eccezionale e/o imprevedibile e/o straordinario che possa rientrare
nell’alveo della c.d. forza maggiore, ossia “un evento derivante dalla natura o dal fatto
dell’uomo che non può essere preveduto o che, anche se preveduto, non può essere
impedito” (cfr. Cass. 22 gennaio 1980, n. 1018);
− rilevato che, sotto tale profilo, le giustificazioni della Soc. Cosenza, di cui alla relazione
tecnica allegata alle controdeduzioni, che attribuiscono “la causa scatenante di questi
improvvisi cedimenti del manto erboso (…) alla presenza di insetti terricoli (in
particolare nottue) che ne hanno inficiato l’attecchimento, poiché gli stessi si sono nutriti
del manto erboso” appaiono inverosimili e poco credibili, stante la tardività di detta
giustificazione, peraltro né indicata, né rilevata nei precedenti accertamenti e sopralluoghi
svolti nel corso dei mesi (luglio e agosto) precedenti la data della gara;
− rilevato, altresì, che nessun rilievo può attribuirsi al precedente giurisprudenziale invocato
dalla Soc. Cosenza, relativo alla gara Paganese – Latina del 16 dicembre 2012 (sentenza
della Corte di Giustizia Federale dell’8 febbraio 2013), poiché in detto caso l’evento
eccezionale e imprevedibile che ha impedito lo svolgimento della gara (ossia l’apertura di
una piccola voragine in mezzo al campo) si è verificata nel corso della gara (tra il primo e
il secondo tempo), laddove nel caso concreto l’evento era pienamente prevedibile prima
della data della gara, per cui il mancato svolgimento della gara è stato determinato dalla
condotta a dir poco avventata e poco diligente della Soc. Cosenza;
− considerato a tale proposito, che nella relazione inviata in data 3 settembre 2018 al
Direttore Generale e all’Ufficio Competizioni della Lega Serie B, il Responsabile terreni
di giuoco LNPB, Dott. Agr. Giovanni Castelli ha attestato che il rifacimento del terreno di
gioco “si è concluso la mattina stessa del giorno della gara” (ossia il 1° settembre 2018)
e che comunque “il terreno di giuoco (…) non ha raggiunto, in tutta la sua superficie, la
necessaria condizione di praticabilità, soprattutto in ordine alla sicurezza per gli atleti”;
− atteso che la Soc. Cosenza con il proprio comportamento, come sopra dettagliatamente
descritto, ha, altresì, violato i doveri di lealtà e correttezza nei confronti della Società
ospitata, perché, pur pienamente consapevole sia dell’inadeguatezza del terreno di giuoco
dello Stadio “San Vito – Gigi Marulla” fin dal 5 luglio 2018, sia dell’impossibilità di
completare i lavori di rifacimento entro il 1° settembre 2018 (data della gara Cosenza –
Hellas Verona), non si è efficacemente adoperata per evitare alla Soc. Hellas Verona e ai
propri tifosi di sostenere inutili costi di trasferta, pur avendo la possibilità di rinviare la
data della gara o di disputare la gara presso lo Stadio di Benevento;
− accertato, pertanto, che la gara in oggetto non si è disputata per responsabilità diretta della
Soc. Cosenza;
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Cosenza la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0
a 3 a favore della Soc. Hellas Verona, nonché l’ammenda di Euro 3.000,00 con diffida.
Il Giudice Sportivo: avv. Emilio Battaglia