Gli effetti del Decreto Sicurezza Bis sul calcio: tutte le novità
DECRETO SICUREZZA BIS CALCIO – L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha dedicato un interessante approfondimento al tema della violenza sugli stadi. Pur sottolineando un calo notevole degli incresciosi episodi, si rimarca la necessità di controllo sui treni di linea poiché sono stati diversi gli allarmi lanciati. Gran parte del focus è, tuttavia, incentrato sulle principali novità apportate […]
DECRETO SICUREZZA BIS CALCIO – L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha dedicato un interessante approfondimento al tema della violenza sugli stadi. Pur sottolineando un calo notevole degli incresciosi episodi, si rimarca la necessità di controllo sui treni di linea poiché sono stati diversi gli allarmi lanciati. Gran parte del focus è, tuttavia, incentrato sulle principali novità apportate dal Decreto Sicurezza Bis, che prevede un pugno molto più duro nelle condanne e maggiori strumenti per individuare i colpevoli di azioni delittuose.
DASPO – La prima misura consiste nell’inasprimento del Daspo: gli ultras recidivi potranno subire una pena dai 6 ai 10 anni, invece che dai 5 agli 8. Sarà vietato alle società sportive concedere qualsiasi forma di agevolazione nei riguardi dei soggetti raggiunti da questo provvedimento. L’articolo 13 del decreto fortemente voluto dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini prevede anche l’equiparazione e l’applicabilità del Daspo ai provvedimenti analoghi degli altri stati dell’Unione Europea e si specifica che le Forze di polizia nostrane potranno accertare anche fatti avvenuti all’estero. Un’ulteriore misura consiste nell’estendere il divieto di presenziare negli stadi anche ad occasioni pubbliche quali i cortei, e viceversa.
FLAGRANZA DIFFERITA – Un altro fondamentale cambiamento è rappresentato dall’esenzione da limiti temporali della flagranza differita. In precedenza era necessario utilizzare le immagini video a circuito chiusi entro le 48 ore successive al fatto delittuoso, mentre per alcuni tipi di reato da stadio adesso questo strumento diverrà permanente.
MISURA CAUTELARE – Un’ulteriore novità è prevista dall’articolo 14. “In occasione o a causa delle manifestazioni sportive” diverrà possibile avvalersi del fermo cautelare nei confronti degli indiziati di delitto. Ciò dimostra ancora una volta la specificità del tema, poiché per molti reati da stadio la pena edittale (inferiore ai due anni) non consentirebbe l’utilizzo dello strumento.
LOTTA AL BAGARINAGGIO – L’articolo 17 ha lo scopo di estendere l’ambito applicativo delle sanzioni al bagarinaggio. Si potrà sanzionare con una multa dai 2500 ai 10000 euro gli enti che venderanno biglietti in maniera non autorizzata sia fisicamente che online. I sindaci, inoltre, avranno il potere di chiedere l’allontanamento da stazioni, porti, aeroporti o banchine di autobus dei soggetti che si macchieranno della pratica.