Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 35^ giornata: 14 gli squalificati, due turni a Lombardi
GIUDICE SPORTIVO DECISIONI – Sul sito della Lega B è stato pubblicato il comunicato del Giudice Sportivo in merito alla 35^ giornata di campionato. CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE LOMBARDI Cristiano (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere, al 31° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro espressioni irriguardose. […]
GIUDICE SPORTIVO DECISIONI – Sul sito della Lega B è stato pubblicato il comunicato del Giudice Sportivo in merito alla 35^ giornata di campionato.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
LOMBARDI Cristiano (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario
(Terza sanzione); per avere, al 31° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro espressioni irriguardose.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BELLUSCI Giuseppe (Palermo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
LOPEZ GASCO Walter Alberto (Salernitana): per avere commesso un intervento falloso su un
avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
SABELLI Stefano (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AGNELLI Cristian Antonio (Foggia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già
diffidato (Quinta sanzione).
CARRARO Marco (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
CASTROVILLI Gaetano (Cremonese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già
diffidato (Quinta sanzione).
DERMAKU Kastriot (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Decima sanzione).
DJURIC Milan (Salernitana): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato
(Quinta sanzione).
GONNELLI Lorenzo (Livorno): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato
(Quinta sanzione).
GYOMBER Norbert (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Decima sanzione).
LEE Seungwod (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quinta sanzione).
MEMUSHAJ Ledian (Pescara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Quinta sanzione).
TACHTSIDIS Panagiotis (Lecce): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato
(Quinta sanzione).
TERZI Claudio (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Decima sanzione).
SOCIETA’
Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo,
indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria; per avere,
inoltre, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art.
14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente
operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità oggettiva: per avere, al
termine della gara, una persona non identificata, ma riconducibile alla Società, assunto un
atteggiamento polemico nei confronti del Quarto Ufficiale al quale rivolgeva espressioni
ingiuriose.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all’art.
13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine
a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione
all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, all’inizio della gara,
lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13,
comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini
preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, acceso un fumogeno nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione
all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.