17 Ottobre 2017

Giudice sportivo: fermati ben nove calciatori

– SOCIETA’: Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 27° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che causava la sospensione della gara per circa un minuto; per avere inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre bengala e cinque bottigliette; […]

– SOCIETA’:
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 27° del
secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che causava la sospensione della gara
per circa un minuto; per avere inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di
giuoco tre bengala e cinque bottigliette; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13,
comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a
fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al termine della gara,
lanciato alcune bottigliette nel recinto e sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in
relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le
Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo
tempo ed al termine della gara, intonato un coro ingiurioso nei confronti del Direttore di gara; per
avere inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due fumogeni nel proprio settore;
sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la
Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
acceso quattro fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art.
13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine
a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PRO VERCELLI per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, rivolto grida insultanti ad un Assistente.

– CALCIATORI:

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
MIGLIORINI Marco (Avellino): per avere, al termine dell’incontro, assunto un atteggiamento
aggressivo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria posizionandosi alle sue spalle e
cingendogli, per un paio di secondi, il collo con un braccio.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED
AMMENDA DI € 5.000,00
MINALA Joseph Marie (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario (Terza sanzione); per avere, al termine della gara, dirigendosi verso la curva occupata
dalla tifoseria della squadra avversaria, assunto un comportamento gravemente provocatorio,
reiterando tale atteggiamento anche verso i sostenitori presenti nella tribuna centrale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ARINI Mariano (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
FERRANTE Jonathan Alexis (Brescia): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli
Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
LEZZERINI Luca (Avellino): per avere, al termine della gara, rivolto un’espressione insultante
ad un calciatore della squadra avversaria.
RENZETTI Francesco (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
LOPEZ GASCO Walter Alberto (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SCIAUDONE Daniele (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quinta sanzione).
TERZI Claudio (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).