3 Settembre 2019

Giudice Sportivo: stangata per Piccolo, squalificati altri tre calciatori. Multate quattro società

GIUDICE SPORTIVO SERIE B – In seguito alla seconda giornata di campionato di Serie B, il Giudice Sportivo h squalificato quattro calciatori. Tre giornate per Piccolo della Cremonese. Una giornata, invece, per Benedetti (Pisa), Kouan (Perugia), Brighenti (Frosinone). Ecco, di seguito, le società multate. Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. TRAPANI per avere suoi sostenitori, […]

Giudice Sportivo

Processo sportivo

GIUDICE SPORTIVO SERIE B – In seguito alla seconda giornata di campionato di Serie B, il Giudice Sportivo h squalificato quattro calciatori. Tre giornate per Piccolo della Cremonese. Una giornata, invece, per Benedetti (Pisa), Kouan (Perugia), Brighenti (Frosinone). Ecco, di seguito, le società multate.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. TRAPANI per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo
tempo, lanciato, all’indirizzo del portiere della squadra avversaria, oggetti di varia natura che
costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29,
comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a
fini preventivi e di vigilanza.
20/46
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso del primo
tempo, acceso nel proprio settore alcuni bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lettera
b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo
tempo, acceso nel proprio settore alcuni bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lettera
b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, acceso nel proprio settore alcuni bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lettera b)
CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Ammonizione con diffida: alla Soc. LIVORNO per avere, in riferimento a quanto disposto dalle
Norme generali relative alle competizioni ufficiali della Lega B, consegnato la distinta di gara in
ritardo sull’orario previsto