9 Aprile 2019

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: maxi squalifica per Golemic, stangata anche per Maniero e Porcino

GIUDICE SPORTIVO SERIE B – Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 aprile 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) SOCIETA’ Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso […]

Giudice Sportivo

Processo sportivo

GIUDICE SPORTIVO SERIE B – Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 aprile 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA’

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara ed al 15° del secondo tempo, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, al 35° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
GOLEMIC Vladimir (Crotone): per avere, al 47° del secondo tempo, cercando di avvicinarsi ad un Assistente, strattonato con veemenza un calciatore avversario causandone la caduta, e rivolto allo stesso Assistente, con una condotta evidentemente intimidatoria, espressioni gravemente minacciose.

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
MANIERO Riccardo (Cosenza): per avere, al 51° del secondo tempo, colpito un calciatore avversario con una violenta gomitata al volto.
PORCINO Antonio (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 5° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un epiteto insultante.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BELLUSCI Giuseppe (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
VIGORITO Mauro (Lecce): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
BARAYE Bertrand Yves (Padova): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).
LA MANTIA Andrea (Lecce): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GUSTAFSON Samuel (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
GYASI Emmanuel (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SEGRE Jacopo (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

GROSSO Fabio (Hellas Verona): per avere, al 23° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, entrando sul terreno di giuoco, rivolto ad un calciatore avversario espressioni insultanti; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) MEDICO
SQUALIFICA PER SEI GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
IERA Massimo (Crotone): per avere, al 47° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina e dirigendosi verso un Assistente, contestato una decisione dello stesso spingendolo più volte e rivolgendogli espressioni ingiuriose; sanzione applicata ai sensi dell’art 19 comma 4bis lettera b) CGS.

e) OPERATORI SANITARI
SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
CISTARO Armando (Crotone): per avere, al 47° del secondo tempo, dirigendosi verso un Assistente, contestato una decisione dello stesso spingendolo alle spalle e rivolgendogli espressioni insultanti; sanzione applicata ai sensi dell’art 19 comma 4bis lettera b) CGS.

 

FONTE: www.legab.it