Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: tre calciatori squalificati. Turno di stop anche per Gorini
GIUDICE SPORTIVO SERIE B Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Pisa, Pordenone e Reggina hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, […]
GIUDICE SPORTIVO SERIE B
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Pisa, Pordenone e Reggina hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED
AMMENDA DI € 3.000,00
BRUNETTA Juan Francisco (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario
(Terza sanzione); per avere, al 34° del primo tempo, a giuoco fermo, calciato con forza il pallone
colpendo alla testa un calciatore avversario.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DI PARDO Alessandro (L.R. Vicenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BUCHEL Marcel (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato
(Quinta sanzione).
c) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE (PRIMA
SANZIONE)
GORINI Edoardo (Cittadella): per avere, al 32° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di
ammonizione, entrando sul terreno di gioco, urlato provocando una situazione di tensione tra i
calciatori.
Fonte: Legab.it