9 Agosto 2018

TFN, caso Parma: niente penalizzazione, respinto il ricorso del Palermo

RICORSO PARMA PALERMO – La Corte Federale d’Appello ha parzialmente accolto i ricorsi del Parma in merito alla sanzione di -5 punti e alla squalifica di Calaiò. I ducali dovranno pagare un’ammenda di 30mila euro e non avranno penalizzazioni di punti in classifica, mentre al Calaiò la squalifica è stata ridotta: sarà fino al 31 […]

Giudice Sportivo

Processo sportivo

RICORSO PARMA PALERMO – La Corte Federale d’Appello ha parzialmente accolto i ricorsi del Parma in merito alla sanzione di -5 punti e alla squalifica di Calaiò.

I ducali dovranno pagare un’ammenda di 30mila euro e non avranno penalizzazioni di punti in classifica, mentre al Calaiò la squalifica è stata ridotta: sarà fino al 31 dicembre 2018 e non più di due anni (ma resta anche per lui l’ammenda da 20mila euro).

Respinto invece il ricorso del Palermo.

Di seguito il comunicato della FIGC:

1. Ricorso Calc. CALAIO’ EMANUELE (all’epoca dei fatti tesserato per la società Parma Calcio 1913 Srl) avverso le sanzioni: – squalifica di anni 2; – ammenda di € 20.000,00; inflitte al reclamante per violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 169/1349 pf 17-18 GP/GT/ag del 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN del 23.7.2018)

2. Ricorso PARMA CALCIO 1913 SRL avverso la sanzione della penalizzazione di punti 5 in classifica da scontarsi nella S.S. 2018/19 inflitta alla reclamante per violazione degli artt. 7, comma 2 e 4, comma 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 169/1349 pf 17-18 GP/GT/ag del 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN del 23.7.2018)

3. Ricorso US CITTA’ DI PALERMO SPA avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società Parma Calcio 1913 Srl seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 169/1349 pf 17-18 GP/GT/ag del 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN del 23.7.2018)

ACCOGLIE PARZIALMENTE i ricorsi del Calaiò e della società Parma Calcio e, riqualificati i fatti ai sensi dell’art. 1 bis C.G.S. ridetermina le sanzioni nei seguenti termini: – squalifica sino al 31.12.2018 e ammenda di € 30.000,00 al calc. Calaiò Emanuele; – ammenda di € 20.000,00 alla società Parma calcio 1913 S.r.l.. RESPINGE il ricorso della società U.S. Città di Palermo S.p.A.