25 Ottobre 2018

Ripescaggi Serie B – La Corte Federale respinge i ricorsi di Catania, Robur Siena e Pro Vercelli

RICORSI CORTE FEDERALE – Con una nota sul sito ufficiale della FIGC, la Corte Federale d’Appello ha respinto i ricorsi di Catania, Pro Vercelli e Robur Siena.  “1. RICORSO DELLA SOCIETA’ CALCIO CATANIA SPA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO […]

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RICORSI CORTE FEDERALE – Con una nota sul sito ufficiale della FIGC, la Corte Federale d’Appello ha respinto i ricorsi di Catania, Pro Vercelli e Robur Siena. 

“1. RICORSO DELLA SOCIETA’ CALCIO CATANIA SPA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF. NN. 47, 48 E 49 DEL 13.8.2018 E DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B DI CUI AL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 22/TFN dell’1.10.2018)

2. RICORSO DELLA SOCIETA’ ROBUR SIENA SPA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF. NN. 47, 48 E 49 DEL 13.8.2018 E DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B DI CUI AL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 22/TFN dell’1.10.2018)

3. RICORSO DELLA SOCIETA’ FC PRO VERCELLI 1892 SRL AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF. NN. 47, 48 E 49 DEL 13.8.2018 E DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B DI CUI AL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 22/TFN dell’1.10.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2 e 3 li dichiara inammissibili. Dispone addebitarsi le tasse reclamo”.