5 Novembre 2019

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: due giornate a Nzola del Trapani, una a Vrenna (Crotone) e Lupo (Venezia)

GIUDICE SPORTIVO SERIE B – Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 novembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: ” ” ” N. 20SERIE BKT Gare dell’1-2-3-4novembre 2019 – Undicesima giornata andata In base alle risultanze degli […]

Giudice Sportivo

Processo sportivo

GIUDICE SPORTIVO SERIE B – Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 novembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

” ” ” N. 20SERIE BKT Gare dell’1-2-3-4novembre 2019 – Undicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

51/135 COMUNICATO UFFICIALE N. 51 DEL 5 novembre 2019

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata di andata, sostenitori delle Società Ascoli, Frosinone, Perugia, Pisa e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, deliberadi non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di €2.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €2.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, acceso nel proprio settore quattrofumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €2.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso, nel proprio settore, due petardi e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €1.500,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso nel proprio settore due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €1.500,00: alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

b) CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA:

NZOLA Mbala (Trapani): per avere, al 47°del secondo tempo, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa.51/136

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA:

CARACCIOLO Antonio (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FIORDILINO Antonioluca (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MALEH Youssef (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

 

c) DIRIGENTI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

VRENNA Raffaele (Crotone): per avere, al 44°del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo al Quarto Ufficiale espressioni gravemente ingiuriose; recidivo.51/138

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LUPO Fabio (Venezia): per avere, al 29°del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale alzandosi dalla panchina aggiuntiva con atteggiamento irrispettoso.

 

Lo riporta il sito ufficiale della Lega B