18 Dicembre 2018

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: in tre saltano il prossimo turno

GIUDICE SPORTIVO SERIE B – Attraverso un comunicato sul sito ufficiale della Lega B, sono state rese note le scelte del Giudice Sportivo in seguito al 16^ turno di campionato. Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Brescia, Crotone, Foggia, Hellas Verona, […]

GIUDICE SPORTIVO SERIE B – Attraverso un comunicato sul sito ufficiale della Lega B, sono state rese note le scelte del Giudice Sportivo in seguito al 16^ turno di campionato.

Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata
sostenitori delle Società Ascoli, Brescia, Crotone, Foggia, Hellas Verona, Perugia, Pescara e
Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto
nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di
vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo,
lanciato un bengala sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13,
comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini
preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, al 45° del primo
tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione
all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 11° del
primo tempo, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in
relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le
Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANDINELLI Filippo (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
TERZI Claudio (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
VAISANEN Sauli Aapo (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)