28 Dicembre 2018

Serie B, le decisioni del Giudice sportivo: tre squalificati saltano il prossimo turno

SERIE B GIUDICE SPORTIVO – Con un comunicato apparso sul sito della Lega B, il Giudice Sportivo ha emanato le sue decisioni in merito alla 18a giornata di Serie BKT 2018/2019: A) RISULTATI DI GARE Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione […]

Serie B

SERIE B GIUDICE SPORTIVO – Con un comunicato apparso sul sito della Lega B, il Giudice Sportivo ha emanato le sue decisioni in merito alla 18a giornata di Serie BKT 2018/2019:

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare del 26-27 dicembre 2018 – Diciottesima Giornata andata

Brescia-Cremonese 3-2 Carpi-Livorno 1-4 Cosenza-Salernitana 0-0 Crotone-Spezia 0-3
Hellas Verona-Cittadella 4-0 Padova-Benevento 0-1 Palermo-Ascoli 3-0 Perugia-Foggia 3-0 Pescara-Venezia 1-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 dicembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

” ” ” N. 34
SERIE BKT
Gare del 26-27 dicembre 2018 – Diciottesima Giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. HELLAS VERONA – Soc. CITTADELLA

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Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.52 odierne) in merito alla condotta gravemente antisportiva del calciatore Ryder Matos (Soc. Hellas Verona) costituita dalla simulazione da cui è scaturita l’assegnazione di uncalcio di rigore;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza, anzi i replay sembrano evidenziare un contatto tra i due calciatori, in ordine alla condotta gravemente antisportiva del calciatore Matos;

P.Q.M.

delibera di non sanzionare il calciatore Ryder Matos (Soc. Hellas Verona) in ordine alla segnalazione del Procuratore federale.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

* ********

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premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata andata sostenitori delle Società Brescia, Benevento, Crotone, Foggia, Palermo e Perugia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo edutilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente lecircostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* ********

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; e per avere inoltre, al termine della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori avversari un petardo, un bengala ed un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo acceso due fumogeni e tre petardi nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GOLEMIC Vladimir (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PASCIUTI Lorenzo (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCHENETTI Andrea (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
JALLOW Lamin (Salernitana)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIOAMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
NDOJ Emanuele (Brescia)
SESTA SANZIONE

CAPPELLETTI Daniel (Padova)GHIRINGHELLI Luca (Cittadella)JAJALO Mato (Palermo)PULZETTI Nico (Padova)

VOLTA Massimo (Benevento)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ADDAE Bright (Ascoli)
DI CHIARA Gian Luca (Benevento)GARRITANO Luca (Cosenza)GYOMBER Norbert (Perugia)KRAGL Oliver (Foggia)
MOLINA Salvatore (Crotone)

TERZA SANZIONE

D’ORAZIO Tommaso (Cosenza)DI GENNARO Matteo (Livorno)VERRE Valerio (Perugia)

SECONDA SANZIONE

CRIVELLO Roberto (Spezia)
MAZZOCCHI Pasquale (Perugia)
MIGLIORE Francesco (Cremonese)
MOGOS Vasile (Cremonese)
STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Cremonese)

PRIMA SANZIONE

AGNELLI Cristian Antonio (Foggia)CHIARETTI COSSENZO Lucas (Foggia)CONTESSA Sergio (Padova)
DEL PINTO Lorenzo (Benevento)
POMILIO LIMA Andre Anderson (Salernitana)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE TERZA SANZIONE

GASBARRO Andrea (Livorno)VIGNALI Luca (Spezia)

SECONDA SANZIONE
GIANNETTI Niccolo (Livorno)
PRIMA SANZIONE
PINZI Giampiero (Padova)
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

CORINI Eugenio (Brescia): per avere, al 44° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; all’atto dell’allontanamento, entrava sul terreno di giuoco e assumeva un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara; recidivo.

d) DIRIGENTI

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AMMONIZIONE CON DIFFIDA

DE POLI Andrea (Cosenza): per avere, all’8° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.