7 Novembre 2018

Virtus Entella, ecco la sentenza del TAR: il club rimane in Serie C

VIRTUS ENTELLA TAR SENTENZA – Si è espresso pochi minuti fà il TAR del Lazio in merito alla richiesta di riammissione della Virtus Entella in Serie B. La sentenza non lascia speranze al club del patron Gozzi che dovrà rimanere in Serie C. Respinta quindi l’istanza cautelare proposta dai legali dell’Entella. Ecco il testo della […]

VIRTUS ENTELLA TAR SENTENZA – Si è espresso pochi minuti fà il TAR del Lazio in merito alla richiesta di riammissione della Virtus Entella in Serie B. La sentenza non lascia speranze al club del patron Gozzi che dovrà rimanere in Serie C. Respinta quindi l’istanza cautelare proposta dai legali dell’Entella. Ecco il testo della sentenza:

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 11857 del 2018, proposto da Virtus Entella S.r.l., per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, delle note del Commissario Straordinario F.I.G.C. dell’1.10.2018 e del 28.9.2018 e dell’Ufficio legale di Lega NazionaleProfessionisti di Serie B del 5.1.2018; dei Comunicati Ufficiali nn. 47, 48 e 49, pubblicati in data 13.8.2018, dal Commissario Straordinario FIGC; delle decisioni assunte dall’assemblea della Lega Serie B del 10 e del 30.7.2018 di cui ai Comunicati inerenti il blocco dei ripescaggi rispettivamente nn. 4 e 10 e del calendario della Lega Serie B pubblicato con C.U. n. 10 del 14.8.2018;
nonché per l’accertamento e dichiarazione del diritto della ricorrente a che venga data piena attuazione, da parte di F.I.G.C. e LegaNazionale Professionisti di serie B, ciascuna secondo le rispettive competenze, alla Decisione n. 60 del Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, 20.09.2019 e così venga disposto per la rideterminazione della classifica finale del Campionato di serie B2017/2018 con conseguente ammissione della ricorrente Virtus Entella S.r.l., eventualmente anche in soprannumero, al Campionato di serie B 2018/2019, e per ogni necessaria statuizione ulteriore; per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla Società ricorrente nella misura che verrà quantificata nel corso del giudizio.

(…)

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Rilevato, al riguardo, che, in disparte ogni valutazione in ordine alle eccezioni di inammissibilità del ricorso, da effettuarsi nella più appropriata sede di merito, nell’esame dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, deve assegnarsi preminenza, allo stato, all’interesse alla prosecuzione e al regolare svolgimento del campionato in corso, nel rispetto dell’orientamento espresso di recente dal Consiglio di Stato in più occasioni (decreti cautelari nn. 5267, 5268 e 5259 del 27 ottobre 2018, ordinanza cautelare n. 5304 del 30 ottobre 2018);
Ritenuto altresì, sotto altro profilo, che anche l’auspicata ammissione al Campionato di Serie B in corso, a seguito della penalizzazione del Cesena, in attuazione della pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI n. 60/2018, negata con i provvedimenti impugnati, non costituirebbe una conseguenza immediata e diretta dell’accoglimento dell’istanza della ricorrente, essendo rimessa in ogni caso alla Federazione la valutazione in ordine alle conseguenti determinazioni da assumere;

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter),
Respinge l’istanza cautelare;